Le nuove FAQ pubblicate da ANAC puntualizzano che anche le università non statali sono soggette a specifici obblighi di trasparenza (art. 2-bis D.Lgs. 33/2013). Di seguito una breve guida pratica alla delimitazione del perimetro normativo e alla gestione della sezione Trasparenza del sito istituzionale degli Atenei interessati.

Trasparenza nelle università non statali: il quadro normativo e la soglia di bilancio

Con l’aggiornamento delle FAQ approvato dal Consiglio dell’Autorità il 7 luglio 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito l’ambito di applicazione della disciplina sulla trasparenza per le libere università non statali legalmente riconosciute.

ANAC ha confermato che l’attività didattica e di ricerca svolta dagli atenei non statali costituisce un servizio pubblico. Di conseguenza, per le università che presentano un bilancio superiore a 500.000 euro, trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 2-bis, comma 3 del D.Lgs. 33/2013, secondo criteri di compatibilità con le funzioni esercitate.

Quali obblighi di trasparenza si applicano e quali adempimenti restano esclusi

A differenza delle università statali, tenute all’applicazione integrale del D.Lgs. 33/2013, per gli atenei privati l’obbligo di pubblicazione si limita esclusivamente agli atti e alle informazioni riferiti all’attività di pubblico interesse.

  • Attività e procedimenti (Art. 35): le indicazioni relative ai procedimenti ad istanza di parte e alle tipologie di procedimenti legati all’offerta formativa e istituzionale.
  • Servizi erogati (Art. 32): la pubblicazione delle carte dei servizi, degli standard di qualità e dei costi contabilizzati per le prestazioni rese agli studenti.
  • Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (Artt. 26 e 27): la rendicontazione dei criteri e delle erogazioni di borse di studio, agevolazioni e sussidi.
  • Altri contenuti (Del. ANAC n. 1310/2026): l’articolazione obbligatoria nelle quattro sotto-sezioni previste da ANAC (Prevenzione della corruzione, Accesso civico, Accessibilità e Dati ulteriori), limitatamente alle informazioni applicabili agli enti privati.

L’applicazione degli artt. 26 e 27 impone una particolare attenzione al rispetto del GDPR. È quindi espressamente vietata la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche beneficiarie da cui sia possibile ricavare informazioni sullo stato di salute o su condizioni di disagio economico-sociale.

Gli atenei non statali non sono tenuti alla pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni attinenti alla propria organizzazione interna e alla sfera strettamente privatistica e societaria.

Obblighi di pubblicazioni di trasparenza atenei non statali

Gestione della trasparenza negli atenei: le criticità della sezione web

Per il Responsabile della Trasparenza dell’Ateneo, l’adeguamento alle indicazioni ANAC pone precise esigenze di coordinamento:

  • Configurazione corretta della sezione: occorre impostare una struttura che accolga esclusivamente gli adempimenti previsti per gli enti di diritto privato, evitando da un lato pubblicazioni non dovute e dall’altro lacune informative.

  • Anonimizzazione dei dati sensibili: la pubblicazione di sussidi e benefici richiede la gestione rigorosa dei dati personali per prevenire violazioni della privacy.

  • Continuità degli aggiornamenti: gli adempimenti previsti dagli articoli 32 e 35 richiedono una manutenzione costante delle informazioni per evitare difformità durante le verifiche e le attestazioni periodiche.

Come conformare il portale di Ateneo con TrasparenzaPA al D.Lgs. 33/2013 e alle indicazioni ANAC

Affidarsi a CMS web generici o a processi manuali costringe l’Ateneo a continui adeguamenti tecnici per restare al passo con le Delibere ANAC, moltiplicando i margini di errore e il rischio di contestazioni.

La piattaforma TrasparenzaPA offre alle università non statali un’architettura software già configurata sui requisiti dell’art. 2-bis, comma 3 del D.Lgs. 33/2013:

  • Struttura preimpostata: alberatura conforme che include solo le sotto-sezioni applicabili (artt. 26, 27, 32 e 35), escludendo gli ambiti organizzativi non dovuti.

  • Pianificazione e monitoraggio: gestione automatizzata dei tempi di pubblicazione con notifica delle informazioni in scadenza.

  • Gestione degli accessi e dei ruoli: suddivisione dei permessi per consentire ai singoli uffici dell’ateneo l’inserimento e la convalida dei dati di propria competenza.

Verifica l’adeguamento del tuo Ente

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