Dal 1° gennaio 2024 non è più obbligatorio trasmettere all’Autorità Nazionale Anticorruzione via PEC l’attestazione di pubblicazione dell’elenco delle procedure d’appalto svolte nell’anno precedente in formato XML. Dalla stessa data decade inoltre l’obbligo di pubblicazione del suddetto elenco sul proprio sito istituzionale.

L’articolo 226 “Abrogazioni e disposizioni finali” del nuovo Codice dei contratti pubblici, efficace dallo scorso 1° luglio 2023, ha infatti abrogato l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190 del 2012, che sanciva l’obbligo per le Stazioni Appaltanti.

Come confermato da ANAC con nota del 10/01/2024, “Non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML e l’invio ad ANAC della PEC, entro il 31 gennaio”.

Già nell’avviso datato 5 gennaio 2024, ANAC chiariva che l’attuazione della digitalizzazione del ciclo d’appalto permette di acquisire in modo tempestivo i medesimi dati oggetto del vecchio adempimento tramite interoperabilità tra le piattaforme certificate di e-procurement in uso alle Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, rendendo superfluo inviare ulteriori comunicazioni.

Occorre pubblicare il file XML per i CIG richiesti nel 2023?

No, non sono più previsti la predisposizione del file XML e l’invio ad ANAC della PEC per alcuna procedura contrattuale.

La nota dell’Autorità specifica inoltre che:

  • Per i contratti conclusi entro il 2023 “gli obblighi di pubblicazione dei dati in questione risultano adempiuti pubblicando nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, le informazioni di cui all’art. 4 della delibera 39/2016 in formato digitale standard aperto, secondo le modalità indicate dalla stessa delibera.”.

  • Per i contratti non conclusi entro il 2023 “la trasparenza degli stessi dati già previsti dall’art. 1, co. 32 della L. 190/2012 e ora indicati nell’art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell’immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Le stazioni appaltanti pubblicano in “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG”.

Come si assolvono gli adempimenti relativi a bandi di gara e contratti nel 2024 con il nuovo Codice Appalti?

Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e della Delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023, che ha aggiornato e integrato la Delibera n. 264 del 20 giugno 2023, per i contratti la cui procedura si avvia dal 1° gennaio 2024 le Stazioni Appaltanti devono:

  • Trasmettere i dati relativi alla programmazione e alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici tramite piattaforma digitale certificata, di cui all’art. 25 e 26 del nuovo Codice, alla BDNCP. L’elenco puntuale dei dati da trasmettere è contenuto nell’art. 10.1 della Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno.

  • Pubblicare il collegamento ipertestuale (link) alla procedura sulla BDNCP nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” dell’Amministrazione trasparente sul portale istituzionale.

  • Pubblicare nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” tutti i dati, gli atti e le informazioni individuati dall’allegato I alla Delibera ANAC n. 264/2023 che non devono essere trasmessi alla BDNCP, ma pubblicati integralmente.

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